La cessione di quote societarie: istruzioni per l’uso
- Autore: Dott. SCAVONE MARCO
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- 18 giu, 2018
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Far parte di una società di capitali, in qualunque delle forme previste dalla legge, non è un atto definitivo, ma consente ai suoi membri di poter effettuare, in ogni momento, un passo indietro con i benefici e gli oneri che questa scelta comporta.
Per poter gestire al meglio una simile decisione è indispensabile essere pienamente informati sulle procedure da seguire e sulle conseguenze di questa scelta e, inoltre, è opportuno ricevere un’assistenza competente che supporti il soggetto interessato nella corretta redazione degli atti necessari.
Società per azioni e a responsabilità limitata: diritti e doveri per la cessione delle quote
Per i membri di una società per azioni la procedura da seguire è la cosiddetta “girata azionaria” e richiede l’autentica notarile della firma del cedente, nella quale è necessario indicare generalità del giratario e riportare la sottoscrizione autenticata di quest’ultimo. L’organizzazione di una società a responsabilità limitata offre ai suoi soci l’opportunità di poter cedere le proprie quote mediante la vendita a terzi, a eccezione di casi specifici in cui sono previste dallo statuto societario clausole più stringenti come, ad esempio, il diritto di prelazione da parte di altri soci. Lo strumento del diritto di prelazione prevede che, in caso di vendita delle proprie azioni, il socio uscente debba individuare il nuovo acquirente tra soci in carica o ottenere l’autorizzazione per la cessione a soggetti esterni che potrebbero risultare non graditi al gruppo.
Un’ulteriore possibilità, introdotta nel 2004 con la riforma del diritto societario, prevede che il socio possa avvalersi del diritto di recesso, ovvero di poter ottenere il pieno rimborso delle proprie quote. Anche in questi casi si rende necessaria la presenza di un notaio che effettui l’autenticazione dell’atto di cessione e la verifica della titolarità e il successivo deposito presso il Registro delle Imprese. È importante sapere che, in caso di Società a responsabilità limitata semplice, la cessione di quote può essere effettuata esclusivamente a soggetti di età inferiore ai 35 anni e che, in caso di socio di età superiore, si rende necessario un cambio di struttura societaria per non incorrere nell’annullamento della cessione.
Plusvalenze e minusvalenze
La cessione di quote societarie a un prezzo superiore rispetto a quello di acquisto comporta una plusvalenza che sarà soggetta al versamento dell’Irpef secondo quanto definito dalle normative vigenti. In caso di cessione a valore minore rispetto a quello d’acquisto, l’introito derivante non contribuirà all’abbattimento del reddito imponibile delle persone fisiche.