Il primo passo per la creazione di una società in Italia è sempre quello di consultare un notaio: questa figura professionale è dotata dell’autorità e delle competenze necessarie per occuparsi di tutti gli atti e delle procedure burocratiche, presentando l’iscrizione della società al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
Il compito del notaio è quello di accertarsi che tutti gli interessi dei soci vengano rispettati e che il fine della società sia chiaro e condiviso, offrendo assistenza e consulenze sempre in modo imparziale. Il notaio è un pubblico ufficiale a tutti gli effetti e i suoi atti hanno pertanto valore legale anche in ambito giudiziario.
Il secondo professionista a cui affidarsi è un commercialista, che offrirà consigli sul tipo di società da costituire, occupandosi successivamente della sua gestione fiscale.
È essenziale consultare queste due figure professionali prima della costituzione della società e della firma degli atti notarili.
Il commercialista sarà in grado di offrire informazioni riguardanti i tipi di società esistenti, spiegando, allo stesso tempo, tutte le responsabilità dei membri soci. In sintesi, esistono due forme di società:
ldi persone, nelle quali i soci partecipano con tutti i loro beni e capitali. Si tratta spesso di società con autonomia patrimoniale perfetta e i soci potrebbero essere chiamati a risarcire debiti e creditori con il proprio patrimonio personale;
ldi capitale, in cui i soci partecipano alla formazione di un capitale che sarà la base della società. Con questa opzione si avrà un’autonomia patrimoniale imperfetta, in cui i creditori potranno attaccare solo il capitale esistente.
Le società di persone più comuni sono:
Le società di capitali si dividono a loro volta in:
Un cittadino italiano, per aprire una società, deve semplicemente rivolgersi agli organi competenti, scegliere un notaio, un commercialista ed essere in possesso di codice fiscale. Le spese di avviamento di una società si aggirano intorno a 1.500 € per il notaio e 3.000 € annui per il commercialista.
Per gli stranieri che vogliono avviare una società in Italia il percorso è più complesso, ma non impossibile: è necessario innanzitutto determinare se esiste una condizione di reciprocità come stabilito dall’articolo 16 delle “Disposizioni sulla legge in generale” (R.D. n. 262 del 16 marzo 1942).
Tutti i cittadini dell’Unione Europea, gli immigrati con regolare permesso di soggiorno e gli apolidi residenti in Italia da 3 anni godono di questa condizione, e possono pertanto avviare una società presentando copie in italiano di tutta la documentazione necessaria. Se si tratta di documenti tradotti da altre lingue è obbligatoria la legalizzazione del testo per mano di un notaio o un tribunale italiano.